Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Risoluzione contratto

Con la presente siamo a richiedere un parere in merito alla possibilità di applicare il disposto del comma 3 art.140 del D.Leg. 12.4.2006 n° 163. L'A. in data 19.07.2006 ha proceduto alla risoluzione in danno del contratto di Appalto stipulato in data 04.05.2005 con l’Impresa B per l’Importo di Euro 1.518.868,78 + IVA per la costruzione di un complesso edificato di n° 20 alloggi, con relativi boxes e cantine, in Comune di … In ottemperanza al contenuto del Bando di Gara che prevedeva la facoltà di avvalersi di quanto disposto dal comma 1 ter art. 10 L. 109/94, è stata interpellata la 2a classificata che ha comunicato di non essere più interessata a stipulare il contratto per il completamento delle opere. A questo punto si rende necessario il riappalto. Attualmente vige il Codice degli Appalti pertanto si chiede se il disposto del comma 3 art.140 possa essere applicato al caso del riappalto del comune di ....

Risoluzione contratto
QUESITO del 15/07/2007

La stazione appaltante nell'anno 2003 ed a seguito dell'esperimento di un pubblico incanto ha affidato un lavoro pubblico dell'importo contrattuale di € 2.887.269,88. In corso di esecuzione si è reso neccessario contestare all'affidatario grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Le giustificazioni rese dall'appaltatore sono state ritenute inadeguate dal responsabile del procedimento che ha proposto la risoluzione del contratto ex art. 119 del DPR 554/99 riconfermato dall'art. 136 del D.Lgs 163/06. La proposta suddetta è stata accolta dalla stazione appaltante che ha disposto la risoluzione del contratto stipulato. Nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla risoluzione in argomento, il responsabile del procedimento ha notificato all'appaltatore il preavviso di redazione dello stato di consistenza. L'appaltatore non si è presentato secondo le modalità espresse nella notifica regolarmente ritirata. Si chiede di sapere se risulta legittimo procedere in assenza dell'appaltatore ma in presenza di due testimoni che, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 160, comma 2, del DPR 554/99, verranno invitati a firmare i libretti e i brogliacci di misurazione facenti parte integrante e sostanziale dello stato di consistenza. Si chiede inoltre di sapere se, a prescindere dal pronunciamento di autorizzazione alla rimmissione in possesso dell'autorità giudiziaria, risulta possibile accedere in cantiere e se tra le potestà della direzione lavori figura anche quella di accedere in quelle parti del cantiere per le quali l'appaltatore ha previsto specifici dispositivi di chiusura, come ad esempio quelli posti nei vani destinati a stoccare materiali, macchine ed attrezzature ovvero in quegli ambiti per i quali l'accesso deve seguire uno scasso delle serrature.

Il quesito di cui si tratta concerne l’applicazione dell’art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999 (in materia di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto) e dell’art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000 (in materia di penali per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale) nella fattispecie relativa all’avvenuta risoluzione di un contratto d’appalto di opera pubblica, da parte della Stazione appaltante, per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore come da art.119 del D.P.R. n.554/1999. Considerato che: - i lavori non sono stati completati e l’avanzamento degli stessi ammonta a circa a un terzo dell’importo contrattuale; - l’iter del procedimento di risoluzione ha avuto origine oltre il termine di ultimazione; - l’ammontare delle penali inciderebbe in misura sostanziale sull’importo dei lavori eseguiti, pari al 10% dell’importo contrattuale; SI CHIEDE di sapere se la Stazione appaltante è tenuta a quantificare: 1) i danni derivanti dall’affidamento a nuovo soggetto, come da art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999; OVVERO 2) le penali, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e la data di avvenuta risoluzione contrattuale, salvo la quantificazione del maggior danno. Il quesito si fonda sulla circostanza che il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento sono dell’avviso che debba essere applicato il caso n.1 (in quanto l’applicazione delle penali per ritardata ultimazione, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, presuppone il completamento dell’opera), mentre il collaudatore è del parere di adottare cautelativamente il caso n.2.

Questo Comune nell'anno 2000 con contratto di servizio, previa deliberazione consiliare, ha affidato la gestione dei parcheggi pubblici di superficie direttamente alla SPA multiservizi totalmente partecipata dal Comune medesimo. In considerazione del mutato quadro normativo relativo all'"in house", Comune e SPA intenderebbero risolvere consensualmente il contratto di cui sopra - che per la SPA è peraltro in perdita. Si vuole conoscere un parere sulla praticabilità della seguente ipotesi: "Se è possibile per il Comune, e con quali atti presupposti, indire una gara aperta per la concessione della gestione dei parcheggi pubblici che includa l'obbligo per il vincitore di assumere in organico n.1 unità di personale della SPA addetto al servizio di cui trattasi".

Un'Impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è stata dichiarata fallita dal Tribunale, il quale ha nominato il curatore.Successivamente questa Amministrazione ha provveduto: 1) a quantificare la parte dei lavori eseguiti dall'Impresa (stato di consistenza) 2) alla risoluzione del contratto stipulato 3)alla attivazione delle procedure di escussione della garanzia fideiussoria per inadempimento obblighi contrattuali 4) all'affidamento dei rimanenti lavori all'Impresa classificata seconda nella graduatoria finale della procedura negoziata, non causando un danno erariale per la stazione appaltante. Con la presente chiedo cortesemente a codesta Autorità quali altri adempimenti si devono attivare per la chiusura della pratica. In particolare: - la liquidazione del credito maturato risultante dallo stato di consistenza a chi deve essere erogato e in che modo? Al curatore?...... - devono essere predisposti i certificati di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori tenendo conto che l'Impresa in quanto fallita non ha la regolarità contributiva degli enti previdenziali? - quale altro documento deve essere predisposto?

RISERVE E ALLACCI
QUESITO del 15/03/2012

La risoluzione di un contratto di concessione di project financing di un cimitero comunale comporta l'applicazione della stessa procedura prevista per gli art. 136-137-138 del Codice appalti? Se no, quale procedura è applicabile?

Vorrei sapere se è necessario acquisire un nuovo CIG in caso di risoluzione contrattuale nei confronti del primo aggiudicatario e contestuale affidamento al secondo classificato.

Questo Ente ha bandito una procedura di gara aperta sotto soglia per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo. La proposta di aggiudicazione è stata formulata nei confronti del concorrente, che al fine del rispetto dei requisiti speciali richiesti, si è avvalso, ai sensi dell’art. 89 del Codice, di un’ausiliaria, presentando regolare contratto di avvalimento e dichiarazione di impegno di messa a disposizione dei requisiti speciali, sia nei confronti del concorrente che della Stazione appaltante Nel tempo intercorrente fra le verifiche da parte della S.A. e l’aggiudicazione efficace, l’ausiliaria comunicava a questa Amministrazione la volontà di recedere dal contratto per intervenute incomprensioni con il concorrente, il quale contemporaneamente chiedeva la possibilità di sostituire l’ausiliaria. L’art. 89 comma 3 del Codice prevede che la S.A. imponga la sostituzione dell’ausiliaria nel caso in cui quest’ultima non abbia i requisiti di partecipazione. Nel caso in specie, la risoluzione del contratto di avvalimento è dovuta a contrasti fra l’ausiliaria e l’ausiliata e non a fattori esterni di perdita o non possesso dei requisiti richiesti. Posto che nel bando di gara non sono previsti altri casi di sostituzione dell’ausiliaria, si chiede, se, prima dell’aggiudicazione efficace, sia ammissibile tale sostituzione per richiesta delle parti.